CHI SIAMOIl Consulente Finanziario Autonomo

Chi è il Consulente Finanziario Autonomo?

Il consulente finanziario è quella figura professionale e certificata che si occupa di aiutare il cliente nella gestione del patrimonio e del risparmio.

Il suo obiettivo è quello di tutelare gli interessi del cliente e garantirgli risultati adeguati alle sue aspettative nel medio/lungo termine.

Il consulente finanziario lavora negli ambiti della previdenza, del credito, del risparmio e degli investimenti e del passaggio generazionale della ricchezza.

Che cosa fa il CFA?

COMPRENDE I BISOGNI
attuali e futuri del cliente a seguito di un’analisi dettagliata della situazione fiscale, patrimoniale ed economica
STUDIA LE SOLUZIONI
più adatte alle esigenze del cliente ed al suo profilo di rischio (piani di risparmio, prestiti, investimenti)
SUPPORTA IL CLIENTE
in modo costante per rispondere in maniera esaustiva a tutti i suoi dubbi e a tutte le sue domande
SVILUPPA UN PERCORSO
di educazione finanziaria costante
SVILUPPA UN PIANO FINANZIARIO
sulla base delle necessità del cliente
GESTISCE LE OPERAZIONI
in essere, dal punto di vista burocratico e amministrativo
ASSISTE CONTINUAMENTE
in base all’andamento delle operazioni del cliente e lo aggiorna continuamente sul mercato finanziario

Quanto costa un Consulente Finanziario Autonomo?

Dire consulente finanziario indipendente o consulente finanziario autonomo (CFA) è la stessa cosa.

L’attività del Consulente Finanziario Autonomo (CFA) è finalizzata alla pianificazione finanziaria del patrimonio del cliente, non alla vendita di prodotti finanziari per conto di terze parti.

La gestione del Consulente Finanziario Autonomo è molto meno costosa di quella offerta dalla banca. Le commissioni caricate dalle banche per la gestione di un patrimonio in Italia vanno dal 2% nel migliore dei casi fino al 4-5% e oltre.

Il Consulente Finanziario Autonomo, come gli altri liberi professionisti, riceve compensi direttamente dal proprio cliente, attraverso una parcella.

A differenza dei consulenti finanziari che operano su mandato delle banche o delle compagnie di assicurazione, il Consulente Finanziario Autonomo non riceve alcun compenso diretto o indiretto dagli istituti bancari, assicurativi e dai soggetti finanziari dei prodotti d’investimento suggeriti al cliente.

Il Consulente Finanziario Autonomo è dunque un professionista che emette fatture, fee-only, ovvero a parcella. Egli stipulerà con il committente un contratto annuale con la previsione delle spettanze.

Dunque, il Consulente Finanziario Autonomo non è né un private banker, né un promotore finanziario o un broker. Queste figure ricevono compensi sulle provvigioni calcolate sui prodotti d’investimento venduti al cliente.

Quali sono i vantaggi di rivolgersi ad un consulente indipendente?

ASSENZA DI OGNI CONFLITTO DI INTERESSE

Il principale pregio di un Consulente Finanziario Autonomo consiste nell’assenza di conflitto di interesse. In effetti, non vende prodotti finanziari e soprattutto non è pagato a provvigione dalla rete distributiva.

Questo permette al Consulente Finanziario Autonomo di fornire consigli in modo disinteressato e nell’esclusivo interesse dei clienti. Visto che siete voi a pagarlo per la qualità del servizio percepita, è improbabile che vi suggerisca scelte in conflitto con il vostro interesse.

TRASPARENZA ASSOLUTA

Un altro vantaggio consiste nella trasparenza, sia in termini di servizio sia in termini di costi. La parcella è infatti concordata in modo chiaro e trasparente col cliente all’inizio del servizio, che si renderà conto del notevole risparmio rispetto ai prodotti finanziari proposti dalla rete bancaria e dai promotori finanziari.

NESSUN ACCESSO AI TUOI RISPARMI

Infine, un ulteriore beneficio per il cliente è che il Consulente Finanziario Autonomo non ha mai accesso ai conti e ai risparmi del cliente. Gli indica le operazioni da eseguire ma soltanto il cliente in persona può effettuarle attraverso la propria banca.

Come si diventa consulente finanziario?

Per diventare Consulente Finanziario Autonomo, bisogna superare una prova valutativa presso le sedi territoriali dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF). Questo esame è regolamentato dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia.

L’esame è tenuto in una sede individuata dalla Sezione territoriale OCF, presente a Roma, Milano, Venezia e Palermo. La prova è subordinata alla presentazione di una domanda per essere ammessi alla prova valutativa.

Gli appelli si svolgono durante tutto l’anno ed è possibile consultare il calendario delle prove sul sito dell’Organismo. La domanda di partecipazione alla prova deve essere inoltrata attraverso il modulo online presente sul sito dell’OCR, unitamente alla relativa quota di iscrizione.

Quali sono i requisiti per svolgere l'attività?

Requisito di indipendenza:

Solo i consulenti finanziari autonomi devono rispettare questo requisito. Come indicato nell’art. 5 del D.M. n. 206/2008:

“Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che intrattengono rapporti, diretti o indiretti, tali da condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all’Albo (nella sezione dei consulenti finanziari autonomi) non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.”

In alcuni casi è possibile ricorrere ad un presidio ad hoc in fase di iscrizione all’Albo per tutelarsi da potenziali conflitti di interesse.

Quali sono le professioni compatibili con l'attività di consulente finanziario indipendente?

Le professioni compatibili con l’iscrizione all’Albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi sono quella del commercialista, broker assicurativo (iscritto al RUI nella sezione B) e quella del mediatore creditizio.

“L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti a sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e a relativi controlli.”

La professione non è compatibile con l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e quella di agente in attività finanziaria.

“L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nè con l’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.”

Il CFA è la scelta giusta perché:

- Lavora solo per il cliente, non ha rapporti con banche e reti

- Ha una visione globale dell'intero patrimonio del cliente

- È focalizzato sul servizio e gli obiettivi di vita del cliente

- È libero di consigliare qualsiasi investimento

- Non tocca i soldi del cliente

- È pagato direttamente dal cliente a parcella come avvocati e commercialisti

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    flavio.moretto@legalmail.com

    OCF CFA iscr. n.1918 del 04.05.2022
    EFPA ESG Advisor Cert. Nr. IT202221936
    N° iscrizione RUI: B000609294
    FERMA Rimap Cert. n. 20200262